Una semplice ricerca su Google della sigla POG data dalla AI, lo definisce come un insieme di obblighi di vigilanza che regola i processi di ideazione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti assicurativi e finanziari, sia da parte dei produttori che dei distributori, al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore.
Questa disciplina impone la definizione di un “mercato di riferimento” (Target Market) e l’obbligo di valutare che i prodotti siano coerenti con le esigenze dei clienti, nonché la trasparenza sugli incentivi e i potenziali conflitti di interesse.
Come avevamo già accennato in precedenti articoli, talvolta alcune incombenze sono state “ovviate” da alcuni distributori, ritenendo che fossero obblighi in capo esclusivamente ai mediatori creditizi o altri distributori.
Le disposizioni sulla trasparenza, nella Sezione XI Requisiti Organizzativi Par. 1 bis 2 Procedure relative alla distribuzione dei prodotti:
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Ai fini del presente sottoparagrafo si definiscono:
– “canali di distribuzione diretti”, le unita’ operative degli intermediari preposte all’offerta;
– “canali di distribuzione indiretti”, i soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per l’offerta dei prodotti (es., agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e altri intermediari del credito come definiti nella sezione VII).
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Quando i canali di distribuzione indiretti sono soggetti con forma societaria, gli intermediari verificano che le procedure adottate da tali soggetti sono parte integrante del loro sistema organizzativo generale e dei controlli e che l’istituzione e il riesame periodico delle stesse sono approvati dall’organo di amministrazione.
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Da qui l’esigenza di tracciare l’operatività aziendale su una specifica procedura interna, seguendo le indicazioni dei cd “Produttori”, in cui siano definiti gli elementi rilevanti per:
– comprendere e collocare correttamente i prodotti sul mercato;
– verificare se un cliente fa parte del target market e individuare classi di clientela per le quali un dato prodotto non è considerato adatto.
Gli intermediari, dovrebbero quindi aver fornito tutte le informazioni adeguate, chiare, precise e aggiornate sui prodotti forniti, che includono almeno:
– una descrizione delle principali caratteristiche, dei rischi e di eventuali limitazioni alla commercializzazione;
– tutti i costi a carico del cliente di cui gli intermediari sono o possono ragionevolmente essere a conoscenza – ivi inclusi gli oneri, le spese e le commissioni – e, ove possibile, il costo complessivo;
Ulteriore passaggio ed approfondimento deve essere fatto per la distribuzione dei prodotti assicurativi, che oltremodo riportano anche al tema della vendita abbinata di prodotti.
Il regolamento Ivass nr. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, al capo III “Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori”, prevede infatti:
art. 11 al comma 2: “Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall’aderente nelle modalità e nei limiti previsti dall’articolo 66 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, tutte le informazioni necessarie per valutarne l’appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore ai sensi dell’articolo 6”.
art. 13, comma 1: “Nell’ambito dell’accordo relativo all’identificazione dei flussi informativi di cui all’articolo 10, i distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 6”.
Harmonia Spa rimane a disposizione per verificare modello distributivo degli intermediari del credito e un assessment idoneo ad far emergere necessità di allineamento alle previsioni normative.