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Quali controlli per il collaboratore del mediatore che opera anche come agente immobiliare?

16 Ottobre 2025

Già con la decorrenza del DM 31/2014 (01/10/2014), nel suo art. 5, veniva chiarito l’obbligo per il mediatore Creditizio di monitorare l’operatività della rete distributiva e di definire adeguate politiche di remunerazione.
Il tema delle policy di remunerazione lo abbiamo già trattato in altro articolo e il Manuale (procedura interna) è già disponibile per chi fosse interessato ad approfondire.

Omississ…
Art. 5
Dipendenti e collaboratori
1. Le società di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le società adottano prontamente adeguate misure.
3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.
Omississ..

L’OAM si era già espresso con le comunicazioni 28/21 (clausole integrative al contratto di agenzia) e 30/22 (monitoraggio rete e procedure interne) per consentire una più chiara interpretazione e mirata azione di controllo.

Con l’applicazione dell’art 3-bis dell’art 5 legge 39/1989 “((3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli))”, l’OAM ha quindi provveduto ad emanare la comunicazione 32/2023 in cui viene sottolineato, in aggiunta a quanto già previsto, che “le società di mediazione creditizia sono tenute a dotarsi, nell’ambito del proprio sistema di controlli interni, di una specifica procedura di monitoraggio relativa al contestuale svolgimento dell’attività di intermediazione creditizia e di quella immobiliare”.

Il già previsto “Manuale di Inserimento, Manutenzione e Controllo dei Collaboratori”, deve quindi essere necessariamente integrato con una sezione in cui vengono descritte le procedure di monitoraggio previste per i collaboratori che esercitano la doppia professione di Agente immobiliare e di Collaboratore di Mediatore Creditizio, al fine di tutelare i rischi specifici a cui potrebbe incorrere la società di mediazione e quindi a tutela del Consumatore Finale.

Anche una policy definita a parte (ad integrazione), che può essere allegata anche al contratto di agenzia, può superare le criticità operative e di controllo, tra cui il possibile “conflitto di interessi” che probabilmente ne rappresenta il principale rischio operativo.
Pare ovvio che detti rischi, debbano necessariamente essere implementati anche nella “Mappatura dei Rischi” predisposta e gestita dal Risk Manager.