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Esercizio di autovalutazione dei rischi AML per i Mediatori Creditizi

14 Novembre 2025

Uno dei temi che spesso risulta “nebuloso” per gli incaricati alle Funzioni di Controllo dei Mediatori Creditizi, riguarda l’Esercizio Periodico di Autovalutazione dei Rischi di Riciclaggio (AML).

Questo documento, da non confondere con la relazione annuale AML — che invece riprende i modelli di calcolo e i controlli effettuati durante l’anno — rappresenta in termini quantitativi e chiari quali siano i rischi rilevanti in materia di antiriciclaggio per il soggetto obbligato, tra cui rientrano anche i mediatori creditizi, come previsto dal D.lgs. 231/2007.

L’art. 15 del D.lgs. 231/2007 prevede che:
– Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettino criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui essi sono esposti.
– I soggetti obbligati adottino procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella valutazione del rischio, essi devono tenere conto di fattori associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti/servizi offerti.

Banca d’Italia, tramite il Provvedimento in materia di organizzazione e controlli interni del 26/03/2019, ha disciplinato le modalità di valutazione del rischio AML; tuttavia, tra i destinatari del provvedimento non figurano i mediatori creditizi, in quanto non sottoposti alla vigilanza diretta della stessa.

Basti pensare che Banca d’Italia richiede ai propri vigilati l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dell’esercizio di autovalutazione dei rischi riferito all’anno solare precedente.

In tale esercizio, secondo le raccomandazioni di Banca d’Italia (23/10/2025), deve essere coinvolta anche la Revisione Interna (SCI – III livello), e “la frequenza tiene conto anche della dimensione e complessità operativa dell’intermediario, del livello di rischio e dell’evoluzione dell’assetto organizzativo”.

“Sono contrastanti i pareri riguardo questo documento (esercizio di autovalutazione periodica dei rischi AML) — indica il Dott. Righetti — e quindi sulla sua obbligatorietà per i mediatori creditizi, soprattutto perché Banca d’Italia non ha incluso tali soggetti tra i destinatari delle proprie comunicazioni. Occorre tuttavia ricordare però che Banca d’Italia non è l’ente direttamente coinvolto nel controllo degli intermediari del credito, e quindi come riporta l’art 15 sopra richiamato, potrebbe ritenere di demandare tale approfondimento (art 15:omississ – Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettino criteri e metodologie – omississ).

Dopo un approfondimento, noi di Harmonia Compliance & Internal Audit — prosegue il Dott. Righetti — riteniamo che il combinato disposto normativo, e quindi l’inclusione dei mediatori creditizi tra i soggetti obbligati, comporti anche per essi l’obbligo di predisporre anche l’esercizio di autovalutazione, sebbene al momento il documento non sia richiesto dall’OAM, né debba essere trasmesso unitamente alla relazione annuale richiesta invece solo in sede ispettiva da parte dell’Organismo di Vigilanza e non in via automatica entro una certa data.

Per questo motivo, e soprattutto a titolo cautelativo, in assenza di indicazioni specifiche rivolte ai mediatori creditizi, abbiamo deciso — nei casi in cui la Funzione AML sia esternalizzata su Harmonia S.p.A. — di produrre anche questo documento, iniziando co nl’esercizio 2025, da conservare agli atti inattesa di approfondimenti o direttive specifiche.”