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CCDII Prima Parte, Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria

29 Gennaio 2026

Avviamo la prima parte dell’analisi del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, provvedimento che recepisce nel nostro ordinamento la seconda Direttiva europea relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD II – Direttiva UE 2023/2225) che dovrà essere pienamente integrate entro il 20 novembre 2026 al Dlgs n. 385/93 (TUB) e al Dlgs n. 141/2010.

L’analisi viene condotta alla luce del posizionamento di Harmonia Compliance & Internal Audit S.p.A., società di consulenza specializzata nel supporto agli iscritti negli elenchi OAM, al fine di anticipare le ricadute operative, organizzative e di compliance derivanti dalle innovazioni introdotte dal decreto.
Le modifiche introdotte rafforzano il ruolo dell’OAM, prevedendo futuri aggiornamenti regolamentari per allineare l’operatività di Agenti e Mediatori al nuovo quadro normativo.

Una delle prime novità da evidenziare, riguarda la definizione di “mera presentazione non remunerata”, che – secondo i nuovi commi 1‑bis degli artt. 128‑quater e 128‑sexies TUB – non costituisce attività riservata se svolta senza compenso, in modo accessorio e nell’ambito di un’attività principale commerciale e/o professionale. Tale previsione si applica sia al credito ai consumatori sia al credito immobiliare ai consumatori, contemplando quindi la segnalazione senza corrispettivo ai non iscritti negli Elenchi OAM.

Un’ulteriore novità di particolare rilievo, riguarda il rafforzamento degli obblighi di vigilanza sulla rete distributiva, comprendente dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico e iscritti negli elenchi OAM.
Ai sensi del nuovo art. 128‑undecies TUB, gli Agenti in attività finanziaria (AAF) e i Mediatori creditizi (MC) saranno tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo le violazioni commesse dai propri iscritti.

Contestualmente, essi dovranno dotarsi di procedure interne idonee a garantire l’immediata cessazione del rapporto in presenza di violazioni gravi o reiterate – come saranno individuate dall’apposito atto attuativo dell’OAM – da parte dei collaboratori e dipendenti coinvolti nell’attività di intermediazione.
Il mancato adempimento di tali obblighi potrà comportare l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 128‑duodecies, comma 1, che introduce una specifica responsabilità a carico di AAF e MC per la mancata o tardiva vigilanza sui soggetti della propria rete.
L’Autorità di Vigilanza definirà in seguito modalità operative e canali di trasmissione delle segnalazioni, presumibilmente orientati a un sistema “ad evento” e non limitati alla matrice delle segnalazioni semestrali, la cui applicazione non risulta ancora estesa all’intera platea degli iscritti.

L’Organismo è inoltre legittimato a richiedere agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori creditizi, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, la trasmissione di informazioni, l’esibizione della documentazione e degli atti ritenuti necessari ai fini delle proprie funzioni di vigilanza. Può altresì effettuare ispezioni presso i dipendenti e collaboratori, avvalendosi anche della Guardia di Finanza.

Una modifica significativa riguarda inoltre il regime del contributo di iscrizione agli elenchi OAM:
L’art. 128‑duodecies, comma 3, lett. c‑bis, introduce infatti la cancellazione dall’elenco in caso di mancato versamento del contributo entro 45 giorni dalla scadenza del termine ultimo comunicato dall’OAM. Si tratta di una previsione che rafforza sensibilmente la disciplina vigente, considerato che le modalità attualmente applicate risultano differenti e meno rigorose rispetto al nuovo quadro normativo.

“Questa prima parte che proponiamo”, commenta il Dott. Righetti, “evidenzia ancora una volta il percorso di regolamentazione che gli “Intermediari del Credito” sono e saranno portati a rispettare per lo svolgimento dell’attività”.
“Il tema del monitoraggio della rete distributiva, già prevista ma che esclude ad oggi l’OAM dal controllo diretto, se non con un debole richiamo sul contratto di agenzia (unico caso nel mercato in cui un Organismo di Vigilanza o Autorità non può controllare direttamente la rete distributiva), rappresenta probabilmente la vera novità, pur rimanendo l’Agente in Attività Finanziaria e i Mediatore Creditizio responsabili civilmente e penalmente per le condotte dei propri iscritti come già in precedenza”.

“Riteniamo”, prosegue il Dott. Righetti, “che oltre a quanto previsto dalla CCDII e già presente in pressoché tutti i contratti (risoluzione immediata), sebbene spesso solo in considerazione della perdita dei requisiti e non per violazioni comportamentali, dovranno essere inseriti nel contratto di Agenzia ex art. 1742 del Codice civile, tutte le sanzioni applicabili all’agente: dal richiamo scritto, alle sanzioni pecuniarie, alla sospensione dall’attività per un certo periodo fino alla cessazione del rapporto. Alla stessa stregua, da prevedere per i dipendenti demandati esclusivamente all’attività di contatto con il pubblico. Tali evenienze sono spesso riscontrabili nei manuali e policy interne ma non comunicate all’agente attraverso il contratto di agenzia o suo allegato”.