Avviamo la prima parte dell’analisi del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n.
212, provvedimento che recepisce nel nostro ordinamento la seconda
Direttiva europea relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD
II – Direttiva UE 2023/2225) che dovrà essere pienamente integrate entro
il 20 novembre 2026 al Dlgs n. 385/93 (TUB) e al Dlgs n. 141/2010.
L’analisi viene condotta alla luce del posizionamento di Harmonia
Compliance & Internal Audit S.p.A., società di consulenza
specializzata nel supporto agli iscritti negli elenchi OAM, al fine di
anticipare le ricadute operative, organizzative e di compliance
derivanti dalle innovazioni introdotte dal decreto.
Le modifiche introdotte rafforzano il ruolo dell’OAM, prevedendo futuri
aggiornamenti regolamentari per allineare l’operatività di Agenti e
Mediatori al nuovo quadro normativo.
Una delle prime novità da evidenziare, riguarda la definizione di
“mera presentazione non remunerata”, che – secondo i nuovi commi 1‑bis
degli artt. 128‑quater e 128‑sexies TUB – non costituisce attività
riservata se svolta senza compenso, in modo accessorio e nell’ambito di un’attività principale commerciale e/o professionale.
Tale previsione si applica sia al credito ai consumatori sia al credito
immobiliare ai consumatori, contemplando quindi la segnalazione senza
corrispettivo ai non iscritti negli Elenchi OAM.
Un’ulteriore novità di particolare rilievo, riguarda il rafforzamento
degli obblighi di vigilanza sulla rete distributiva, comprendente
dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico e iscritti negli
elenchi OAM.
Ai sensi del nuovo art. 128‑undecies TUB, gli Agenti in attività
finanziaria (AAF) e i Mediatori creditizi (MC) saranno tenuti a
segnalare tempestivamente all’Organismo le violazioni commesse dai
propri iscritti.
Contestualmente, essi dovranno dotarsi di procedure interne idonee a
garantire l’immediata cessazione del rapporto in presenza di violazioni
gravi o reiterate – come saranno individuate dall’apposito atto
attuativo dell’OAM – da parte dei collaboratori e dipendenti coinvolti
nell’attività di intermediazione.
Il mancato adempimento di tali obblighi potrà comportare l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari.
A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 128‑duodecies, comma 1, che introduce una specifica responsabilità a carico di AAF e MC per la mancata o tardiva vigilanza sui soggetti della propria rete.
L’Autorità di Vigilanza definirà in seguito modalità operative e canali
di trasmissione delle segnalazioni, presumibilmente orientati a un
sistema “ad evento” e non limitati alla matrice delle segnalazioni
semestrali, la cui applicazione non risulta ancora estesa all’intera
platea degli iscritti.
L’Organismo è inoltre legittimato a richiedere agli Agenti in
attività finanziaria e ai Mediatori creditizi, nonché ai loro dipendenti
e collaboratori, la trasmissione di informazioni, l’esibizione della
documentazione e degli atti ritenuti necessari ai fini delle proprie
funzioni di vigilanza. Può altresì effettuare ispezioni presso i
dipendenti e collaboratori, avvalendosi anche della Guardia di Finanza.
Una modifica significativa riguarda inoltre il regime del contributo di iscrizione agli elenchi OAM:
L’art. 128‑duodecies, comma 3, lett. c‑bis, introduce infatti la
cancellazione dall’elenco in caso di mancato versamento del contributo
entro 45 giorni dalla scadenza del termine ultimo comunicato dall’OAM.
Si tratta di una previsione che rafforza sensibilmente la disciplina
vigente, considerato che le modalità attualmente applicate risultano
differenti e meno rigorose rispetto al nuovo quadro normativo.
“Questa prima parte che proponiamo”, commenta il Dott. Righetti,
“evidenzia ancora una volta il percorso di regolamentazione che gli
“Intermediari del Credito” sono e saranno portati a rispettare per lo
svolgimento dell’attività”.
“Il tema del monitoraggio della rete distributiva, già prevista ma che
esclude ad oggi l’OAM dal controllo diretto, se non con un debole
richiamo sul contratto di agenzia (unico caso nel mercato in cui un
Organismo di Vigilanza o Autorità non può controllare direttamente la
rete distributiva), rappresenta probabilmente la vera novità, pur
rimanendo l’Agente in Attività Finanziaria e i Mediatore Creditizio
responsabili civilmente e penalmente per le condotte dei propri iscritti
come già in precedenza”.
“Riteniamo”, prosegue il Dott. Righetti, “che oltre a quanto previsto
dalla CCDII e già presente in pressoché tutti i contratti (risoluzione
immediata), sebbene spesso solo in considerazione della perdita dei
requisiti e non per violazioni comportamentali, dovranno essere inseriti
nel contratto di Agenzia ex art. 1742 del Codice civile, tutte le
sanzioni applicabili all’agente: dal richiamo scritto, alle sanzioni
pecuniarie, alla sospensione dall’attività per un certo periodo fino
alla cessazione del rapporto. Alla stessa stregua, da prevedere per i
dipendenti demandati esclusivamente all’attività di contatto con il
pubblico. Tali evenienze sono spesso riscontrabili nei manuali e policy
interne ma non comunicate all’agente attraverso il contratto di agenzia o
suo allegato”.