In data 30/01/2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per
l’Italia, ha pubblicato le statistiche relative alle segnalazioni di
operazioni sospette riferite al secondo semestre 2025, evidenziando un
incremento senza precedenti su base semestrale. Nel complesso, il 2025
risulta l’anno con il maggior numero di segnalazioni ricevute dall’UIF
rispetto a tutti gli anni passati.
L’incremento complessivo delle segnalazioni è principalmente
attribuibile alle Banche e a Poste Italiane, che su base annua hanno
registrato un aumento superiore al 26%.
Per quanto riguarda invece gli intermediari del credito — e quindi
agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi — non è purtroppo
disponibile un dato analitico specifico: tali soggetti sono infatti
ricompresi nella più ampia macrocategoria degli ‘Intermediari e
operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie’.
Quest’ultima comprende anche, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Agenti di cambio, consulenti finanziari e società di
consulenza finanziaria, intermediari assicurativi, soggetti eroganti
microcredito, confidi ecc.
Si evidenzia, inoltre, che gli Agenti in attività finanziaria vengono
indicati dalle tabelle come soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette, analogamente ai Mediatori creditizi.
Tuttavia, tale rappresentazione può generare confusione, in quanto
solo i Mediatori creditizi sono soggetti obbligati e abilitati a
trasmettere direttamente le segnalazioni all’UIF, mentre per gli Agenti
in attività finanziaria non è previsto un obbligo diretto di
segnalazione ma per il tramite della Mandante/i.
“Conoscere dati specifici relativi agli intermediari del credito,
sarebbe essenziale per comprendere il livello di sensibilità del
comparto e la percezione dell’obbligo di collaborazione attiva”
afferma il dott. Biroli, Consigliere delegato di Harmonia Compliance
& Internal Audit S.p.A. e certificato AIIA e CAMS (Certified
Anti-Money Laundering Specialist).
“Occorre inoltre porre particolare attenzione al ruolo degli Agenti in attività finanziaria,
i quali, pur non essendo titolari di un obbligo diretto di segnalazione
all’UIF, restano soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa
antiriciclaggio e pertanto, direttamente responsabili del loro
assolvimento in tutte le fasi del processo. Non è quindi corretto
ritenere che la responsabilità finale ricada esclusivamente sulle
mandanti”.